Sezione Civile G.U. xxxxxxxxxx
RG: xxxxxxxx
Causa: Pinco – Pallino
Illustrissimo Sig. Giudice Dott. xxxxxx
io sottoscritto Thomas Pistoia, nominato CTU dalla S.V. nella causa di cui al presente titolo nel corso dell’udienza del xx/xx/xxxx, sono stato incaricato di rispondere ai seguenti quesiti:
1) la srl Pallino abbia svolto e/o reso disponibili, per la Pinco, sul proprio sito “Pallino.it” (e, se sì, in che modo) tutti i servizi oggetto del contratto de quo e, più in particolare:
a) annunci internazionali (i c.d. Job Posting-EU-International Location per Spagna, Germania e Svizzera , per Francia) e per l’Italia; cioè: la pubblicazione sia per l’estero che per l’Italia degli annunci per la ricerca di determinate figure professionali sul sito www.Pallino.it per la durata di un anno.
b) un Banner (i c.d. Media: Pallino Audience Sponsorship); cioè: un c.d. Banner dove è stato inserito il logo della srl Pinco group per la durata di un anno;
c) una settimana di accesso al database di Pallino.it (la c.d. Banca Dati curricula); cioè: la possibilità di accedere per una settimana al database di Pallino.it per la ricerca dei curriculum di interesse per la srl Pinco Group.
In questa sede accettavo l’incarico, chiedevo ed ottenevo come termine per il deposito della relazione scritta la data xx/xx/xxxx e fissavo successivamente, dopo carteggio mail e alcuni rinvii con i CTP delle due parti, le operazioni peritali per il giorno xx/xx/xxxx.presso la sede della Pallino in Via xxxxxxxxxxxx a Milano.
PREMESSA
Pallino.it è un sito dinamico in grado di interagire con gli utenti ed è basato su una tecnologia che prevede la pubblicazione dinamica di contenuti e la loro gestione tramite il collegamento a uno o più database.
E’ una tipologia di sito pur nella sua complessità molto comune che prevede l’elargizione di contenuti o servizi all’utente sulla base di una registrazione (ovvero il rilascio di dati personali cui segue la concessione di un accesso privilegiato a determinati servizi o contenuti).
Nel caso specifico Pallino.it è un portale molto conosciuto a livello internazionale, che raccoglie curricula e favorisce l’incontro domanda/offerta in ambito di ricerca del personale.
Anche il rapporto contrattuale che Pallino e Pinco hanno intrapreso è abbastanza frequente nell’ambito della fornitura di servizi sul web; ugualmente è comune, in casi simili, l’impossibilità di avere prova certa della resa corretta e continuativa del servizio online richiesto, se non consultando la documentazione generata dal fornitore del servizio stesso.
L’esempio più classico e famoso di questo tipo di contratti è, ad esempio, il servizio xxxxxxx di xxxxxxxx, che fornisce annunci pubblicitari a pagamento, generando delle statistiche sulla pubblicazione degli stessi che nessun acquirente può effettivamente verificare.
Per questo, senza alcun riferimento diretto alle parti di questa causa, è bene tenere presente da subito che non esiste un sistema che possa darci prova certa e inoppugnabile dell’effettiva resa di un servizio, in quanto i dati prodotti dai fornitori di questo tipo di attività sono facilmente, per loro stessa natura, modificabili/falsificabili/cancellabili. E’ dunque divenuto uso comune accettare le statistiche che vengono fornite dagli operatori nella consapevolezza di non poterne verificare la veridicità al di là di ogni ragionevole dubbio.
E’ possibile tutt’al più analizzando i files di un sito verificare se i codici con cui esso è stato scritto possano produrre risultati corrispondenti e compatibili alle richieste del cliente che ha acquistato il servizio.
Di contro dobbiamo tenere conto che chi richiede la fornitura di un servizio online può facilmente immaginare che non gli sarà possibile né sorvegliare perennemente la bontà e la frequenza del servizio offerto, né avere la matematica certezza, tramite documentazione, di aver ricevuto quanto pagato. Ciò sempre per la natura stessa dello strumento utilizzato.
Ciò premesso:
in data xx/xx/xxxx, in presenza dei CTP xxxxxxxxxx (per Pallino) e xxxxxxxxxx (per Pinco) ho dato dunque il via alle operazioni peritali.
Per ciò che concerne il quesito a) :
ho avuto accesso dal sistema Pallino al profilo dell’account denominato “xxxxx” (assegnato a xxxxxxxxxxxxx della Pinco) da cui risulta che la stessa ha pubblicato (a partire dal xx/xx/xxxx) 10 annunci su più regioni, i cui testi esprimono la ricerca di agenti di commercio liberi professionisti dotati di partita iva.
A seguito di alcune mie precise richieste la Sig.ra xxxxxxxx mi ha fatto parlare col Sig. xxxxxxxxxx (interno della Pallino) il quale ha riferito in che modo il sistema pubblica gli annunci, ovvero: a seconda delle parole chiave inserite dall’utente nella sua ricerca il sito restituisce prima tutti gli annunci che hanno le parole chiave immesse nel titolo e nel testo, poi elenca gli annunci che le hanno solo nel testo, e così via (si tratta di una impostazione molto diffusa anche in motori di ricerca molto noti).
Per avere la certezza che nel caso della Pinco il sistema abbia funzionato a dovere (e che, in generale, funzioni sempre secondo le impostazioni previste) occorrerebbe prendere visione del codice che impartisce al sistema l’ordine di prelevare dal database gli annunci conformi alla richiesta (di solito trattasi di un costrutto SELECT dato FROM nometabella WHERE… ecc.).
Purtroppo la Pallino non è stata in grado di fornire alcun codice, in quanto pare che per ottenerlo sia necessario l’intervento della casa madre. Mi è stato mostrato un documento in lingua inglese, inviato dalla stessa casa madre; tale documento però altro non è che una descrizione più dettagliata del funzionamento del sistema già accennatomi dal Sig. xxxxxxxx. Una descrizione fornita da Pallino, che, senza un codice che faccia da riscontro, non fornisce alcuna prova certa del corretto funzionamento del sistema.
In tutti i casi è doveroso far notare che quand’anche la Pallino avesse prodotto il codice richiesto, durante i lavori peritali analizzando il modulo fornito dalla Pallino alla Pinco per l’inserimento degli annunci, è venuto alla luce che esso manca nella sezione “Tipo di contratto” di una voce che indichi in qualche modo professionisti dotati di partita iva.. Per cui se si appurasse che la Pinco aveva chiesto esplicitamente e precipuamente la ricezione di risposte alle proprie inserzioni provenienti esclusivamente da questa tipologia di personale, allora è evidente che da un punto di vista informatico il sistema non era in grado di fornire questo servizio e di soddisfare questa esigenza, dato che l’inserzione non poteva essere impostata dal cliente in tal senso; ciò a prescindere dalla cura e precisione posta da Pinco nel redigere gli annunci secondo le indicazioni fornite dalla Pallino.
E’ pur vero che in generale nulla avrebbe comunque impedito a un candidato non corrispondente ai requisiti richiesti di rispondere alle inserzioni di Pinco, ma (sempre nell’eventualità che Pinco possa dimostrare che aveva specificato a Pallino che ricercava solo agenti muniti di partita iva), la completezza del modulo avrebbe preservato Pallino da qualsiasi recriminazione.
Inoltre visionando alcune delle candidature ricevute da Pinco a seguito della pubblicazione degli annunci è stato appurato che effettivamente esse non rientrano nella tipologia dei professionisti dotati di partita iva, e la Sig.ra xxxxxxxxx ha ammesso durante i lavori peritali che la Pallino si è poi resa conto di questa mancanza nel modulo e successivamente vi ha posto rimedio.
Qualora invece si appurasse che Pinco non aveva richiesto esplicitamente e precipuamente la ricezione di inserzioni provenienti soltanto da professionisti muniti di partita iva, allora la verifica nel corso dei lavori di alcuni degli annunci pubblicati, mette in evidenza una errata stesura degli stessi da parte di Pinco, che non avrebbe impostato i testi come consigliato, inficiando così, da un punto di vista informatico, l’efficacia delle parole chiave nella ricerca e conseguentemente la corrispondenza delle candidature ricevute.
Per ciò che concerne il quesito b) :
tramite accesso ftp ho potuto verificare che sono presenti sul server Pallino 5 files immagine che recano per nome le varie misure assegnate alle gif che riproducono effettivamente il logo Pinco.
I nomi dei files sono i seguenti: 122×40.gif, 160×600.gif, 300×100.gif, 300×250.gif, 728×130.gif
I suddetti files immagine recano date di creazione che vanno dal xx xxxxx al xx xxxxxx xxxxxx.
Il Sig. xxxxxxxxxxx ha dichiarato che le impressioni dei banner sul sito Pallino sono regolate da un sistema di cookies che ne stabiliscono la presenza sulle pagine del sito in base ai comportamenti e al profilo dell’utente che in quel momento le sta visitando.
Nuovamente, all’effettiva esistenza dei banner si riscontra l’assenza di una documentazione di codice dal quale si possa verificare che il sistema funzioni correttamente e che rispetti le impostazioni dichiarate dal Sig. xxxxxxx. La sola documentazione di pubblicazione disponibile anche in questo caso è quella fornita da Pallino.
Per ciò che concerne il quesito c) :
La Sig.ra xxxxxxxxx ha dichiarato durante i lavori peritali che la settimana di accesso al database, benchè offerta, non è stata sfruttata dalla Pinco, la quale aveva un anno di tempo per usufruire della stessa.
Da un punto di vista informatico non ho potuto far altro che accertarmi dell’esistenza di detto database.
Più precisamente pare che la Pinco abbia acquistato il servizio ma non ne abbia richiesto l’attivazione durante il periodo in cui il rapporto contrattuale era ancora integro. Da verificare tutt’al più se la necessità di tale richiesta fosse prevista negli accordi.
CONCLUSIONI
QUESITO A:
il servizio di pubblicazione degli annunci per l’estero e per l’Italia è stato fornito. Non è possibile verificarne con che frequenza e puntualità se non attraverso i dati messi a disposizione dalla stessa Pallino (si rimanda per questo aspetto a quanto riferito in premessa).
Del tutto assente una documentazione di codice che avrebbe potuto perlomeno confermare le corrette impostazioni del sistema in merito alla rispondenza degli annunci e alla loro frequenza di pubblicazione.
Occorre verificare se Pinco abbia richiesto effettivamente la ricerca di soli professionisti muniti di partita iva.
In questo caso è risultato certo che il sistema non fosse dotato di un modulo che prevedesse l’impostazione della ricerca di anche questa tipologia di personale da parte di Pinco, e che quindi non fosse in grado di svolgere con completezza il servizio richiesto. Dunque, anche se Pinco avesse creato gli annunci secondo le indicazioni datele via mail dalla Sig.ra xxxxxxxx il sistema non le avrebbe consentito di ricevere solo le risposte corrispondenti a quella specifica categoria ricercata.
Di contro, qualora questa circostanza non fosse dimostrata, va tenuto conto che è stato appurato, tramite la verifica di alcune inserzioni create, che Pinco non redigeva gli annunci con la necessaria completezza atta a far sì che funzionasse a dovere l’impostazione delle parole chiave, limitando e inficiando così la corrispondenza delle candidature ricevute.
QUESITO B:
il servizio di pubblicazione dei banner è stato fornito. Non è possibile verificarne con che frequenza e puntualità se non attraverso i dati messi a disposizione dalla stessa Pallino (si rimanda per questo aspetto a quanto riferito in premessa). Del tutto assente una documentazione di codice che avrebbe potuto perlomeno dimostrare le corrette impostazioni del sistema.
QUESITO C:
il servizio di accesso al database non è stato fornito. Da verificare eventualmente nel dibattimento l’effettiva rinuncia da parte di Pinco all’attivazione e se la necessità di richiesta di attivazione da parte di quest’ultima fosse effettivamente prevista dagli accordi.
La presente perizia è stata inviata in data xx/xx/xxxx ai periti di parte. Il Sig. xxxxxx ha preso subito atto delle conclusioni. La Sig.ra xxxxxxx ha inviato in data xx/xx il già citato documento “xxxxxxxxxxxxxxxxxx”. Nella stessa data, dopo aver analizzato il documento e constatato quanto qui già esposto in merito al suo contenuto, ho aggiornato la bozza di perizia e l’ho reinviata ai colleghi, che non hanno espresso altre osservazioni.