
Iscritto all‘albo periti ed esperti del Foro di Firenze, Thomas Pistoia esercita l’attività di CTU e CTP come consulente e perito di tribunale e di parte sia in ambito civile che in ambito penale per tutto ciò che riguarda l‘informatica forense: controversie riguardanti analisi hardware e software, sicurezza server, siti web e gestionali, recupero e analisi dati, dispute su nomi a dominio, phishing, privacy ecc. ecc.
Cos’è il Ctu: “viene incaricato dal giudice a norma dell’art. 61 del codice di procedura civile, quando ai fini della decisione, ravvisa la necessità di una consulenza riguardante la materia del contendere fondata su particolari cognizioni scientifiche. [...]
Compito del CTU è – facendo riferimento a dati certi e documentazione- informare dettagliatamente il giudice sugli elementi sottoposti a giudizio che rientrano nella sua competenza e conoscenza. Le conclusioni tecniche fornite al giudice saranno il risultato di un procedimento logico ben preciso corredato da affermazioni rigorosamente delimitate all’ambito di cui è incaricato. La perizia così fornita ha la funzione di illuminare e chiarire obiettivamente all’organo giudicante gli aspetti specialistici di cui ha competenza il CTU, sulla base di atti e fatti che questi ritiene utili alla formulazione della consulenza rilevati in relazione alla proprie cognizioni ed all’istanza a lui rivolta.
All’atto della nomina il CTU presta giuramento in apposita udienza ed ha l’obbligo di cooperare con l’autorità giudiziaria.”
Cos’è il CTP: ” è una persona alla quale una parte in causa conferisce l’incarico peritale quale esperto in uno specifico settore ovvero competente del ramo tecnico/scientifico pertinente alla causa. Il CTP ha il compito, nell’interesse di una parte, di affiancare il CTU nell’espletamento del suo incarico e formulare osservazioni a supporto o critica del risultato al quale il perito del giudice sarà giunto.
Al contrario del consulente tecnico d’ufficio, il CTP non presta giuramento ed ha ampia facoltà di accettare, rifiutare o rimettere l’incarico in ogni tempo, altresì è esonerato dall’obbligo di cooperare con l’autorità giudiziaria ed ha libertà di atti e prestazioni che trova limite solo nel divieto di ostacolare illegittimamente l’attività del CTU.” (Fonte: Wikipedia)







