Caso Radioitalia: la WIPO nega la riassegnazione del nome a dominio

Nulla di fatto per RadioItalia che si era rivolta alla WIPO (World Intellectual Property Organization) rivendicando il diritto all’utilizzo del nome a dominio “radioitalia.com”, registrato da una società americana. La nota emittente radio infatti si è vista negare la riassegnazione del nome a dominio dal collegio di saggi chiamato a pronunciarsi sulla questione.

La Ricorrente, Radio Italia S.p.A., assegnataria del nome a dominio radioitalia.it e titolare di un analogo marchio registrato presso l’UIBM, nel proprio ricorso ha affermato di essere stata assegnataria anche del nome a domino “radioitalia.com” dal 1996 al 2000, anno in cui per errore non si era proceduto al rinnovo dello stesso. In seguito a tale evento, una società con sede ad Hong Kong aveva effettuato la registrazione del dominio contestato, che nel 2005 veniva trasferito alla Resistente. La Ricorrente ha contestato la registrazione del dominio in quanto sarebbe utilizzato secondo quello che viene comunemente definito come “domain parking”, ossia una pagina generica contenente links pubblicitari.

Come previsto dalla procedura il collegio ha valutato la sussistenza degli elementi necessari per poter disporre la riassegnazione, ossia:

1) L’identità o confondibilità del nome a dominio con un marchio i cui diritti sono riferibili al ricorrente;

2) L’assenza di diritti o interessi legittimi in capo al Rispondente (convenuto) in relazione al nome a dominio contestato;

3) La sussistenza di mala fede al momento della registrazione del domini o durante il suo utilizzo.

Per quanto concerne il primo elemento necessario, la ricorrente non ha avuto alcun problema nel dimostrare l’identità del dominio contestato con la propria denominazione sociale, con un marchio depositato sin dal 1995 e rinnovato nel 2005, così come è stata in grado di dimostrare la propria notorietà in ambito nazionale. Tuttavia il Collegio ha ritenuto che il Ricorrente non sia stato in grado di dimostrare l’esistenza di diritti relativamente al marchio “Radio Italia” negli Stati Uniti.

A questo punto il collegio invertendo l’ordine previsto dalla procedura ha proseguito valutando prima il terzo elemento relativo alla sussistenza della mala fede.

Sul punto le parti hanno sostenuto due tesi contrapposte, in particolare la Ricorrente ha considerato la registrazione ed il relativo “parcheggio” del dominio, come atti comprovanti la mala fede della Resistente. Quest’ultima ha a sua volta ammesso di registrare nomi a dominio non rinnovati nella speranza di generare entrate attraverso campagne pubblicitarie pay per click, respingendo tuttavia qualsiasi intento illecito e richiamando numerose pronunce in merito.

Il Collegio in merito effettua diverse osservazioni in base alle quali ritiene innanzitutto che “L’uso di un nome di dominio per pubblicizzare di terze parti non è di per sé illegittimo secondo la Policy, a condizione che il Resistente non tragga un indebito vantaggio dai diritti del Ricorrente”. In secondo luogo lo stesso Collegio ritiene che il nome a dominio contestato non abbia una evidente capacità distintiva, pertanto appare plausibile che la sua registrazione sia avvenuta facendo riferimento al suo significato descrittivo “Radio Italia”. Una ulteriore considerazione viene riservata al ritardo con cui la Ricorrente si è attivata per recuperare il dominio in contestazione, circa 10 anni, che inducono il giudicante a ritenere l’assenza di un reale interesse da parte della Ricorrente nei confronti del dominio.

In base a tali valutazioni il Collegio ha ritenuto insussistente l’elemento della mala fede, rigettando il ricorso.

(Fonte: altalex.it)

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P2P reato ? No, prestito

Un’altra sentenza si inserisce nel già confuso panorama spagnolo. Sentenza che contribuisce a creare difficoltà interpretative visto che nel Paese è sancito il diritto di link e contemporaneamente si procede al sequestro dei portali di P2P. La sentenza, emessa di recente, stabilisce il principio per cui il file sharing non sia un reato ma il semplice sviluppo di un’abitudine antica: il prestito. Il caso risale al 2005, quando la società di raccolta dei compensi EGEDA (la SIAE spagnola) e la casa di produzione cinematografica Columbia Tristar coinvolgendo la polizia portarono alla chiusura del sito CVCDGO.com e all’arresto delle quattro persone che lo gestivano. L’accusa è sempre la solita, e cioè la pubblicazione di link di contenuti protetti dal copyright sulle reti di file sharing, azione in certi casi aggravata dal fatto che la pellicola non fosse ancora nemmeno uscita nei cinema. Il sito CVCDGO.com, diventato estremamente popolare nel 2004, finanziato dalla pubblicità, era arrivato a collezionare 11 milioni di visite e l’interesse non certo benevolo dell’industria dei contenuti. Ai quattro gestori si contestavano quindi anche finalità di lucro. Dopo 5 anni la sentenza: i quattro di CVCDGO sono innocenti, non hanno commesso alcun reato per il semplice fatto che “scambiarsi” contenuti digitali attraverso il file sharing è un’attività perfettamente regolare e legale come lo è prestare un libro ad un amico. Lo scambio dei contenuti incriminati è avvenuto tra moltissimi utenti contemporaneamente e nessuno ne ha ricevuto un diretto ritorno economico quindi le pretese accusatorie dell’industria decadono e ai quattro admin di CVCDGO va restituito lo status di cittadini liberi e incensurati. Hanno scritto i giudici: “È da tempi antichi che esiste il prestito o la vendita di libri, film, musica e molto altro , la differenza ora consiste principalmente nel mezzo utilizzato: in precedenza c’erano la carta o i mezzi analogici e ora tutto è in formato digitale, la qual cosa permette uno scambio molto più veloce e di maggiore qualità raggiungendo ogni parte del mondo grazie a Internet”. Carlos Sanchez Almeida, l’avvocato difensore dei quattro imputati, ha dichiarato che la decisione rappresenta un chiaro messaggio dei giudici al governo, c’è una linea che non dovrebbe essere attraversata e i giudici si sono schierati a difesa della libertà totale su Internet, su cui aleggiano, a suo dire, le ombre delle norme repressive sollevate anche in sede UE.

(Fonte: consulentelegaleinformatico.it)

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MacSpeech Dictate: il riconoscimento vocale su Mac

Come previsto nel post precedente per ovviare ai problemi Cirrus su BootCamp siamo stati costretti a spostare l’attività di dettatura al pc direttamente su Leopard.
Circa 200 Euro il costo del MacSpeech Dictate, analogo del Dragon Naturally Speaking, ma tutti veramente ben spesi.

Il MacSpeech (che ricordiamo è stato proprio recentemente acquisito dalla Nuance, casa software proprietaria del Dragon) si è rivelato nettamente superiore del rivale funzionante su Windows per velocità di installazione, capacità di apprendimento vocale e resa del testo sotto dettatura.

L’installazione richiede appena 5 minuti. In poche righe di testo il MacSpeech acquisisce subito la capacità di riconoscere la nostra voce.

Le fuzioni, grafica a parte, sono intuitive e immediatamente riconoscibili. Tramite un comodo editor di vocabolario è possibile inserire nuove parole o importarle in un’unica soluzione dai nostri files già presenti nel pc.
In caso di difficoltà di riconoscimento di una singola parola (evento peraltro raro), è possibile ricercare il vocabolo nell’editor e ripetere l’addestramento vocale per il singolo lemma.

La velocità di riconoscimento vocale è superiore alla media e superiore alle prestazioni del Dragon. Le parole compaiono sullo schermo quasi contemporeanamente alla voce anche parlando in modo molto naturale, senza letteralmente “dettare”.

Inutile dilungarsi oltre: un software eccellente.

Se hai bisogno di assistenza per installare il software di cui parlo in questo articolo clicca qui

Thomas Pistoia
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